NORME DI ATTUAZIONE DEL RIPUDIO DELLA GUERRA
SANCITO DALL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE
Art. 1
(Ripudio della guerra)
La realizzazione di un ordinamento internazionale
che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, di cui all'art.
11 della Costituzione, non può essere perseguita facendo ricorso allo
strumento della guerra.
Per "guerra" si intende qualunque intervento
armato di uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla
violenza, sia idoneo a provocare la morte, la mutilazione o il ferimento
di persone innocenti o a produrre distruzioni indiscriminate o a causare
gravi alterazioni dell'ambiente naturale.
La difesa della patria, di cui all'art. 52 della
Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni dell'art.
51 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. 2
(Prevenzione dei conflitti)
L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle
controversie internazionali, a norma del Capo VI della Carta delle
Nazioni Unite.
Fino a quando non avranno attuazione gli articoli
43, 45 e 47 della Carta delle Nazioni Unite, l'Italia potrà fornire
soltanto formazioni non armate, nonché contingenti militari per il
mantenimento della pace ("caschi blu") con il consenso delle parti
interessate. I relativi accordi dovranno essere autorizzati dalle
Camere in conformità all'art. 80 della Costituzione.
Art. 3
(Inammissibilità di ulteriori interventi armati)
Le forze armate italiane non possono compiere
interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di
cui agli articoli precedenti.
I fatti commessi nel corso di operazioni militari
all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra,
sono regolati dal diritto penale comune.
I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse
ad operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.
Art. 4
(Armi vietate dalle Convenzioni internazionali)
In attuazione del Trattato di non proliferazione
delle armi nucleari, ratificato con Legge del 24 aprile 1975, n. 131,
della Convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento
di armi batteriologiche e tossiche, ratificata con Legge dell'8 ottobre
1974, n. 618, della Convenzione che mette al bando la produzione,
lo sviluppo e l'immagazzinamento delle armi chimiche, ratificata con
Legge del 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la produzione, l'introduzione
e il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche
e nucleari, nonché la loro fornitura ai Paesi esteri.
Tale divieto si estende alle mine anti-uomo,
alle bombe a grappolo (cluster bombs), ai proiettili e alle munizioni
all'uranio impoverito ("DU") e a ogni altro sistema d'arma il cui
uso sia vietato dalle Convenzioni internazionali.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art.
435 del Codice penale.
Art. 5
(Cooperazione con la Corte Penale Internazionale)
L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività
della Corte Penale Internazionale, istituita con il Trattato di Roma
del luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999 n. 232, ai sensi
degli articoli 88 e seguenti dello Statuto istitutivo della medesima
Corte.
È fatto divieto di stipulare accordi internazionali
volti a sottrarre i cittadini di paesi terzi alla giurisdizione della
Corte Penale Internazionale.