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Si allega Decreto Presidente della Repubblica su provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo.(G.U. 12.04.06)

 

Molto interessanti le notazioni sulle connivenze mafiose a livello di gestione urbanistica del territorio (evidenziate in azzurro).

Trovano puntuale conferma le denunce fatte dal circolo Metropolis e dal Forum Ambiente Castellammare a proposito degli alberghi di Scopello e della speculazione edilizia ai danni del nostro territorio.

 

Cercheremo nei prossimi giorni di acquisire ulteriori informazioni sulla vicenda e stabiliremo di conseguenza quali iniziative intraprendere.

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2006

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare del Golfo e nomina della commissione straordinaria.

 

 

(GU n. 86 del 12-4-2006)
 
Al Presidente della Repubblica
 
    Il  comune  di  Castellammare  del  Golfo (Trapani), i cui organi                                                                   
elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del
26 maggio   2002,   presenta   forme  di  ingerenza  da  parte  della
criminalita'  organizzata  che  compromettono  l'imparzialita'  della
gestione  e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il
regolare funzionamento dei servizi.
    A   seguito  delle  attivita'  investigative  finalizzate  ad  un
approfondito  monitoraggio  circa la presenza di sodalizi mafiosi nel
territorio  di  Castellammare  del  Golfo, e' emersa la necessita' di
svolgere  mirati  accertamenti  volti  a verificare la sussistenza di
tentativi di infiltrazione o di condizionamento degli organi elettivi
da  parte  della criminalita' organizzata e, pertanto, il prefetto di
Trapani  ha  disposto,  in  data  28 giugno 2005, l'accesso presso il
suddetto  ente,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6
settembre  1982,  n.  629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n.
726, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Le   risultanze   dell'attivita'   di  accesso,  confluite  nella
relazione  redatta  dalla  commissione  all'uopo  incaricata,  cui si
rinvia  integralmente,  hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi
fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a
causa   dell'influenza   della  criminalita'  organizzata  fortemente
radicata sul territorio.
    L'ingerenza  negli  affari  del  comune  e la strumentalizzazione
delle  scelte  amministrative risultano favorite da una fitta rete di
amicizie  e  frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con
esponenti  della  consorteria  malavitosa, che si sono attivati nella
gestione,  anche  indiretta, di attivita' economiche, di concessioni,
autorizzazioni  ed  appalti  dei  servizi  pubblici,  per  realizzare
profitti   e   vantaggi   ingiusti.  Detta  situazione  e'  attestata
dall'esito  di  complesse  operazioni  di  polizia, conclusesi in due
fasi, con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare in
carcere  emesse  dal  G.I.P.  di Palermo in data 13 luglio 2004 ed in
data  13 gennaio 2005 nei confronti di appartenenti a cosche mafiose,
imprenditori, ed alcuni amministratori e dipendenti comunali.
    In  particolare,  gli  accertamenti  hanno  messo in luce come la
sussistenza di pregiudizievoli cointeressenze risale anche al periodo
delle  consultazioni  elettorali  del  2002,  nel  corso del quale un
candidato   al  consiglio  comunale  avrebbe  ripetutamente  invocato
l'appoggio    di   un   componente   della   famiglia   mafiosa   per
sensibilizzarne  il  sostegno  al fine di indirizzare l'elettorato in
favore  proprio  e  di  un  altro  soggetto  candidato alla carica di
sindaco.
    Proprio  per  tali  vicende,  due  soggetti, di cui uno risultato
eletto in seno al consiglio, sono stati indagati per i delitti di cui
all'art.  86  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, nonche' all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152,  convertito  nella  legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto, per
ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale, offrivano o comunque
promettevano  di  offiire  al  congiunto di un capomafia l'assunzione
presso  un centro di assistenza, con l'aggravante di aver commesso il
fatto al fine di agevolare l'attivita' di «cosa nostra».
    La complessita' degli intrecci tra settori strategici dell'ente e
la locale consorteria malavitosa si riscontra nella vicenda in cui e'
stato  coinvolto  un  dirigente  della  polizia municipale, che si e'
adoperato per far conseguire a due soggetti espressamente indicati da
un  componente della locale cosca mafiosa, di cui peraltro e' affine,
l'autorizzazione amministrativa per esercitare la somministrazione di
alimenti  e  bevande,  al  fine di eludere la normativa in materia di
prevenzione.  Il  dipendente,  tratto in arresto in esecuzione di una
ordinanza  emessa  dal  GIP di Palermo nel luglio 2004, ha ammesso le
proprie responsabilita' patteggiando la pena.
    Il     pericoloso     coinvolgimento     di     settori    chiave
dell'amministrazione  con  ambienti  della  criminalita'  organizzata
risulta ricostruito nelle ordinanze di custodia cautelare in carcere,
emesse  nel gennaio  del 2005, per gravi imputazioni, quali falso per
soppressione  di  documenti  pubblici e di abuso di ufficio aggravato
finalizzato  ad  aggirare  le  norme  sull'abusivismo  ediizio, reato
aggravato  dall'art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991, n. 152,
convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, giacche' commessi allo
scopo di favorire una famiglia mafiosa locale.
    I  provvedimenti  cautelari  hanno  riguardato, tra gli altri, il
responsabile   del  settore  abusivismo  e  condono  del  comune,  un
funzionario  del  settore  amministrativo,  un dirigente dell'ufficio
tecnico, mentre altri amministratori e dipendenti risultano coinvolti
in  procedimenti  penali  per  gravi  reati  anche contro la pubblica
amministrazione,  che rivelano atteggiamenti in palese contraddizione
con il ruolo istituzionale ricoperto.
    La  strumentalizzazione del ruolo istituzionale in funzione degli
interessi  della  criminalita'  emerge con chiara evidenza laddove e'
stato  accertato  che  un  imprenditore, appartenente ad associazione
mafiosa,  precostituiva  condizioni  di  favore  per l'aggiudicazione
degli  appalti  pubblici,  in  virtu'  dei  contatti  tenuti  con  un
dipendente  dell'ufficio  tecnico,  che in una particolare vicenda si
adoperava   nell'alterazione  di  pratiche  relative  ad  un  appalto
progettando   la   soppressione   di  una  offerta  irregolare  e  la
sostituzione della stessa con una nuova offerta idoneamente corretta.
    Il  grado  di  pregiudizio  arrecato  al  regolare  funzionamento
dell'ente  emerge  anche  nella  vicenda che vede coinvolto l'ufficio
tecnico   ed   in   particolare  il  settore  abusivismo  e  condono,
relativamente   alle   tecniche   adottate   per  aggirare  le  norme
antiabusivismo e favorire la procedura di rilascio di una concessione
edilizia  in sanatoria su un immobile, insistente in una localita' di
pregio, nella disponibilita' di un noto esponente mafioso.
    La  commissione rileva come, a fronte dei numerosi pregiudizi che
hanno   interessato  diversi  dipendenti  del  comune,  alcuni,  come
riferito,   anche   destinatari   di   misure   cautelari  personali,
l'amministrazione,  lungi  dal conformare la propria azione ai canoni
fondamentali  della  legalita', abbia posto in essere adempimenti non
adeguati  alla  gravita'  dei reati ed al conseguente pregiudizio per
l'immagine  e  la  credibilita'  dell'ente locale nei confronti della
comunita'.  Sintomatici  di  tale  atteggiamento  sono,  da  un lato,
l'esigua  incisivita'  del  provvedimento sanzionatorio - sospensione
dal  servizio  per  sette  giorni  -  emesso nei confronti del citato
dipendente  che  ha  patteggiato la pena, nonostante la tipologia dei
fatti  costituenti  reati, peraltro commessi con abuso delle funzioni
istituzionali,   dall'altro,  la  mancata  attivazione  delle  azioni
disciplinari  nei  confronti  degli  altri  dipendenti  sottoposti ai
procedimenti penali instaurati.
    Depongono nel senso di una gestione non assolutamente insensibile
agli  interessi  esterni gli accertamenti svolti dalla commissione di
accesso  nel  settore  delle  opere pubbliche, sul quale notoriamente
convergono le attenzioni della criminalita' organizzata. Il ricorso a
procedure  ristrette,  quali  la  trattativa  privata  ed  il cottimo
fiduciario,  per  la  scelta  del contraente in piu' occasioni non e'
apparso   sorretto   da   criteri   di  urgenza,  indifferibilita'  o
particolare   natura   delle   prestazioni   richieste,  fissati  dal
legislatore  in  ottemperanza,  peraltro, alle direttive comunitarie.
Detta  condizione  e' stata riscontrata dalla commissione in ripetute
gare  effettuate a trattativa privata, ove e' risultato anche carente
il requisito fondamentale dell'invito, posto a garanzia del principio
della  concorrenza, da effettuarsi da parte della stazione appaltante
ad  almeno dieci ditte nel caso di comuni con popolazione superiore a
10.000  abitanti.  Per  contro,  l'amministrazione  circoscriveva  la
partecipazione  alle  sole imprese di fiducia, esclusivamente locali,
alcune delle quali presentano al proprio interno soggetti vicini agli
ambienti malavitosi. Le citate anomalie attengono alle trattative per
l'affidamento  del servizio di manutenzione e gestione degli impianti
di  pubblica  illuminazione e degli impianti semaforici, del servizio
di  manutenzione  delle  vie urbane, strade ed immobili di proprieta'
comunale che la commissione ha esaminato, riscontrandone piuttosto la
condizione  di  manutenzione  ordinaria,  la  quale avrebbe richiesto
l'asta  pubblica, modalita' di gara piu' trasparente ed economica per
la pubblica amministrazione.
    Ulteriore fattore comune alle gare esaminate dalla commissione e'
la  carenza  nei verbali di gara di ogni riferimento circa le cautele
che  devono  essere  adottate  a  tutela  dell'integrita' delle buste
contenenti  le  offerte,  con  palese  pregiudizio  dei  principi  di
segretezza  delle  offerte  e  delle  pari  condizioni  tra  tutti  i
concorrenti.
    Per  quel  che  riguarda  il  ricorso  ai  cottimi fiduciari, gli
accertamenti   ispettivi   mettono  in  luce  numerose  irregolarita'
relative  sia all'iscrizione negli elenchi delle ditte di fiducia del
comune,   limitata   alle   sole   imprese  aventi  sede  nell'ambito
territoriale   dell'ente,   in  palese  difformita'  delle  direttive
comunitarie,  sia  alla  carenza del certificato camerale relativo al
nulla  osta antimafia. Condizioni che assumono valore sintomatico dei
canali attraverso i quali si attua la penetrazione della criminalita'
organizzata  e  che  in  quella  concreta  realta'  contingente hanno
trovato  conferma  nei  procedimenti  giudiziari soprarichiamati, che
hanno coinvolto dipendenti comunali per comportamenti posti in essere
al fine di influenzare l'esito dell'assegnazione dei lavori.
    Relativamente  al  settore  urbanistico  e' emersa una conduzione
generale,  sia  di governo che di gestione, non efficacemente rivolta
alla  cura  degli  interessi  pubblici, ma piuttosto indirizzata allo
sfruttamento  del territorio, caratterizzato da centri naturalistici,
storici e culturali di particolare pregio, al quale non sono estranei
gli  interessi delle associazioni criminali. Rileva, a tal proposito,
l'approvazione del piano di lottizzazione convenzionato connesso alla
realizzazione di due alberghi in localita' Scopello, con cui di fatto
sono  state autorizzate alla costruzione delle strutture due societa'
collegate  ad  un  esponente  della  famiglia  mafiosa  locale  ed in
rapporti   di   affari   con   un  consigliere  comunale.  Sottesa  a
precostituire  situazioni  di  indebito  vantaggio  appare  anche  la
concessione  edilizia rilasciata per la costruzione di un immobile ad
uso  residenziale,  realizzato  da  una  impresa  collegata al citato
esponente  mafioso,  che  in  effetti  e'  stato  adibito a struttura
turistica  in  contrasto  con  lo  strumento  urbanistico  ed in atto
gestita da un congiunto di un noto esponente mafioso, deceduto.
    In   sede  ispettiva  viene  delineato,  inoltre,  un  quadro  di
disattenzione dell'amministrazione nei confronti del diffuso fenomeno
dell'abusivismo  edilizio,  sotto  il  duplice aspetto dell'attivita'
repressiva  e dell'attivita' di sanatoria, con effetti che a volte si
sono  risolti  direttamente  o  indirettamente  in favore di soggetti
inseriti  organicamente  nella  locale  cosca  mafiosa  o alla stessa
collegati.
    Gli  elementi  emersi  dalla  procedura  di  accesso  nonche'  la
ricostruzione    operata    dagli   organi   investigativi   appaiono
determinanti   in   ordine   all'accertamento   della  vicinanza  tra
l'amministrazione  e  la  criminalita' organizzata che ha alterato il
ruolo  che  la  legge  assegna  al  comune di ente esponenziale della
comunita' dei cittadini e configura un concreto pericolo di sviamento
dell'attivita'   dal   perseguimento   degli   interessi  dell'intera
collettivita'.
    Il  delineato  clima  di  grave  condizionamento e degrado in cui
versa  il  comune  di  Castellammare  del  Golfo,  l'inosservanza del
principio  di  legalita'  nella  gestione  dell'ente e l'uso distorto
delle  pubbliche  funzioni hanno compromesso le legittime aspettative
della  popolazione  ad  essere  garantita nella fruizione dei diritti
fondamentali,  minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei
cittadini.
    Pertanto,  il  prefetto di Trapani, con relazione del 14 febbraio
2006,   che   si   intende   integralmente  richiamata,  ha  proposto
l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente,
mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita' locale.
    La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in
relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
    Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni
indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  legittimanti  lo  scioglimento  del  consiglio  comunale di
Castellammare  del  Golfo  (Trapani), si formula rituale proposta per
l'adozione della misura di rigore.
      Roma, 22 marzo 2006
                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu